Il 24 dicembre scorso è stato approvato lo schema di decreto legislativo (in seguito “decreto”) in attuazione della legge n. 183/2014 che dispone la delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. In particolare, la legge delega n. 183/2014, all’art. 1 comma 7 lett. c) stabilisce che l’attività legislativa del Governo dovrà essere ispirata alle seguenti direttive: “previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento”. Il decreto introduce una specifica disciplina sulleconseguenze per il datore di lavoro nel caso in cui ponga in essere un licenziamento illegittimo; si considera tale il licenziamento nullo perché discriminatorio, o per altre cause di nullità previste dalla legge, oppure quando risulti accertato dal Giudice che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o giusta causa. Resta evidente che, laddove in base ad una valutazione di proporzionalità accertata dal Giudice, sia riscontrata la legittimità del licenziamento, nessuna reintegrazione o indennità è dovuta al lavoratore. Inoltre, l’obiettivo del decreto è quello di regolare in modo completo la materia dei licenziamenti – sia economici che disciplinari – per i soggetti assunti a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto, ponendo quindi una disciplina alternativa all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che per essi non troverà più applicazione.4 CIRCOLARE / PARERE Si tratta, dunque, di una disciplina parallela che si ritiene legittima sul piano Costituzionale e che nel tempo troverà applicazione per la generalità dei lavoratori dipendenti. 2. Ambito di applicazione Il decreto trova applicazione per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempoindeterminato a decorrere dalla sua data di entrata in vigore presumibilmente individuabile neiprimi giorni di febbraio 2015, al termine dell’iter stabilito dalla legge delega n. 183/2014.
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Circolare n 3 del 15 01 2015 Jobs Act
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