E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Si sintetizzano le più rilevanti disposizioni contenute nel provvedimento
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) Art. 1
Ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società di capitale e dagli enti indicati nell’art.
73, c. 1, lett. a) e b) Tuir, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell’aliquota percentuale, individuata con provvedimento ministeriale, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010.
Dal 4° periodo di imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è de- terminata con decreto del Ministro dell’Economia da emanare entro il 31.01 di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori 3 punti percentuali a titolo di compensazione del
maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l’aliquota è fissata al 3%.
DEDUZIONE FISCALE DEL COSTO DEL LAVORO Art. 2
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 è ammesso in deduzione, ai fini Irpef e Ires, un importo pari all’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle altre deduzioni spettanti [art. 11, cc. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 D. Lgs. 446/1997].
Per i lavoratori di sesso femminile e per i lavoratori di età inferiore a 35 anni assunti, anche prima del 2012, a tempo in-
determinato, la deduzione base ai fini Irap è aumentata da € 4.600,00 a € 10.600,00 e da € 9.200,00 a € 15.200,00 per le aree svantaggiate. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011.
DETRAZIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (36%)
Art. 4, c. 1
Dal 1.01.2012 diventa strutturale la detrazione del 36% delle spese sostenute per il recupero edilizio, mediante l’inserimento dell’art. 16-bis nel Tuir. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 48.000,00 per unità immobiliare, sostenute ed effettivamen- te rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata, in tut- to o in parte, è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisi-
ca dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Rimangono invariati gli adempimenti previsti dal D.M. 41/1998 per la fruizione dell’agevolazione.
DETRAZIONE 36% PER INTERVENTI ESEGUITI DA IMPRESE DI COSTRUZIONE Art. 4, c.1
Diventa strutturale anche la detrazione 36% che spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, c. 1, lett. c) e d) Dpr 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del
36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante
nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di € 48.000,00.
DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Art. 4, c. 4
È prorogata fino al 31.12.2012 la detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edi- fici.
La detrazione si applica anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua a pompa di calore dedicati alla pro- duzione di acqua calda sanitaria, con decorrenza 1.01.2012.
Dal 1.01.2013 le spese per il risparmio energetico potranno beneficiare della detrazione del 36%. La detrazione, pertan- to, da tale data non potrà più essere fruita dai soggetti Ires.
ISEE PER AGEVOLAZIONI FISCALI E BENEFICI ASSISTENZIALI Art. 5
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31.05.2012, sono rivisti le modalità di determi-
nazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di:
– adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia, nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico;
– migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia
in Italia sia all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;
– permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.
REGIME PREMIALE PER PROFESSIONISTI, IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE
Art. 10, cc. 1-8
Al fine di promuovere la trasparenza e l’emersione di base imponibile, a decorrere dal 1.01.2013, ai soggetti che svol- gono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all’art. 5 Tuir (società di persone ed equiparate), sono riconosciuti i seguenti benefici:
– semplificazione degli adempimenti amministrativi;
– assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione finanziaria;
– accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva;
– per i contribuenti non soggetti agli studi di settore, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
– riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento; (la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs.
74/2000).
I benefici sono riconosciuti a condizione che il contribuente:
a) provveda all’invio telematico all’Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di im- presa esercitata.
STUDI DI SETTORE Art. 10, cc. 9-13
Nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore, che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi medesimi:
– sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
– sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento (la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 74/2000);
– la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato.
La disposizione si applica a condizione che:
– il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
– sulla base dei dati comunicati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai de- creti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
LIMITE DI € 1.000 ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE Art. 12, cc. 1,1-bis
Dal 6.12.2011 le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49, cc. 1, 5, 8, 12 e 13, D. Lgs. 231/2007), so- no applicate all’importo di € 1.000,00: l’adeguamento dei libretti al portatore alla nuova soglia potrà essere effettuato en- tro il 31.03.2012.
Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni commessa nel periodo dal 6.12.2011 al 31.01.2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dalla nuova disposizione.
Per le violazioni che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000,00 euro la sanzione è pari al saldo del li- bretto stesso.
ISTITUZIONE DELL’IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) Art. 13, cc. 1 e 2
L’istituzione dell’IMU è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014. Conseguentemente, l’applicazione a regime dell’Imu è fissata al 2015.
L’Imu ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobi- liare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se i- scritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
BASE IMPONIBILE IMU Art. 13, cc. 3-5
La base imponibile dell’Imu è costituita dal valore dell’immobile determinato ai fini Ici (art. 5, cc. 1, , 5 e 6 D. Lgs.
504/1992) e secondo le nuove disposizioni.
Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando i seguenti moltiplicatori all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1.01 dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%:
– 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusio- ne della categoria catastale A/10;
– 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
– 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
– 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale
D/5 (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1.01.2013);
– 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1.01 dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori di- retti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
ALIQUOTA IMU Art. 13, cc. 6-9
L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
L’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in au- mento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
L’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%.
I Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’Ires, ovvero nel caso di immobili locati.
DETRAZIONE IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE Art. 13, cc. 10 e11
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative perti- nenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di €
400,00.
VERSAMENTO DELL’IMU Art. 13, c. 12
Il versamento è effettuato mediante modello F24, con le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI Art. 13, c. 14-bis
Le domande di variazione della categoria catastale presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti (30.09.2011) e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 201/2011 (28.12.2011), produ- cono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario de- gli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’Economia sono stabilite le modalità per l’inserimento ne- gli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
ADDIZIONALE COMUNALE Art. 13, c. 16
Ai fini della determinazione dell’acconto dell’addizionale comunale, l’aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20.12 (anziché il
31.12) precedente l’anno di riferimento.
I Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini
Irpef, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.
L’Agenzia delle Entrate provvede all’erogazione dei rimborsi di addizionale comunale già richiesti alla data del 6.12.2011,
senza far valere l’eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI Art. 14, cc.1-7
A decorrere dal 1.01.2013 è istituito, in tutti i Comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la super- ficie degli immobili assoggettabili al tributo. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi
titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
CALCOLO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI Art. 14, cc. 8-15
Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con regolamento. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all’80% della superfi- cie catastale. Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della topo- nomastica, con quelli dell’Agenzia del Territorio.
ACCISE SUI CARBURANTI Art. 15
A decorrere dal 7.12.2011, le seguenti aliquote di accisa concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relati- ve sanzioni penali e amministrative, sono fissate nelle misure sottoindicate:
– benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per 1.000 litri;
– gasolio usato come carburante: euro 593,20 per 1.000 litri;
– gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per 1.000 chilogrammi;
– gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo.
A decorrere dal 1.01.2013, l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per 1.000 litri e ad euro 593,70 per 1.000 li- tri.
Il maggior onere conseguente agli aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, con le modalità previste dall’art. 6, c. 2, 1° e 2° periodo D. Lgs. 26/2007, nei confronti dei soggetti esercenti le attività di tra- sporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 5, c. 2 D.L. 452/2001 (imprese pubbliche esercenti l’attività di trasporto, autoservizi e trasporti a fune in servi- zio pubblico).
TASSA AUTO DI LUSSO Art. 16, cc. 1 e 15-ter
A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in € 20,00 per ogni chilowatt di po- tenza del veicolo superiore a 185 chilowatt.
L’addizionale è ridotta dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60%, al 30% e al
15% e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione.
I predetti periodi decorrono dal 1.01 dell’anno successivo a quello di costruzione. Art. 16, cc. 2-10
e 15-ter
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