Le principali disposizioni contenute nel provvedimento c.d. “Decreto Renzi” D.L.
24.04.2014 n. 66 in vigore dal 24.04.2014 pubblicato in G.U. 24.04.2014 n. 95.
PUBBLICA AMMINISTRAZION Studio
- · Per l’anno 2014 i sostituti d’imposta riconoscono il credito eventualmente spettante, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente al 24.04.2014, a partire dal primo periodo di paga utile. Considerata la data di entrata in vigore del decreto, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.
- · Il credito d’imposta è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta.
- · Il credito è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga.
- · In caso di incapienza del monte ritenute tale da non consentire l’erogazione, nello stesso periodo di paga, a tutti i
percipienti che ne hanno diritto, il sostituto d’imposta utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il
medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati.
- · L’importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
- · L’Inps recupera i contributi non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.
- · I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014 e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ovvero richiederlo a rimborso.
- · I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito
complessivo superiore a € 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne
comunicazione al sostituto d’imposta, il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti
corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di
effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
- · Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un credito in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.
Riconoscimento del credito d’imposta lavoratori dipendenti e assimilati Art. 1, cc. 4-7
- · Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati, e dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) Tuir sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente, spettante ai sensi dell’art. 13, c. 1 Tuir, è riconosciuto un credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito.
- · I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente interessati dalla disposizione sono i seguenti:
– compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
– le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità
(lett. b);
– somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento
professionale (lett. c);
– redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
– remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
– le prestazioni pensionistiche di cui al D. Lgs. 124/1993 comunque erogate (lett. h-bis);
– compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
- · Per aver diritto al credito è necessario che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a € 26.000, tenendo conto che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
- · Il credito di imposta è di importo pari a:
1) € 640, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) se il reddito complessivo è superiore a € 24.000 euro ma non a € 26.000, il credito di € 640 spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di € 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 2.000.
- · Il credito d’imposta è rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
- · Le disposizioni si applicano per il solo periodo d’imposta 2014.
Credito d’imposta lavoratori dipendenti e assimilati Art. 1, cc. 1-3
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24.04.2014, n. 95 il D.L. 24.04.2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale”, in vigore dal 24.04.2014.
Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.
- · Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi (di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis a c-quater Tuir) sono portati in
deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi (di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis a c-quinquies Tuir) realizzati
successivamente alla data del 30.06.2014, per una quota pari a:
a) 48,08%, se sono realizzati fino alla data del 31.12.2011;
b) 76,92%, se sono realizzati dal 1.01.2012 al 30.06.2014.
- · A decorrere dal 1.07.2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (di cui all’art. 67, c. 1, lett. Da c-bis a c-quinquies Tuir), in luogo del costo o valore di acquisto può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30.06.2014, a condizione che il contribuente:
a) opti per tale determinazione;
b) provveda al versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20% entro il 16.11.2014.
Plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria Art. 3, cc. 13, 15 e 16
- · I redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli (di cui all’art. 31 Dpr 601/1973) ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella white list e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08%dell’ammontare realizzato.
Redditi diversi derivanti da obbligazioni Art. 3, c. 5
- · I soggetti non residenti hanno diritto al rimborso dell’imposta che dimostrino di aver versato all’estero in via definitiva nella misura massima di 11/26 (anziché 1/4) della ritenuta.
Rimborso imposta pagata all’estero per non residenti Art. 3, c. 4
- · Dal 1.07.2014 sono stabilite nella misura del 26% le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro
provento, di cui all’art. 44 Tuir e sui redditi diversi, di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) Tuir.
- · Rientrano nella nuova aliquota, in particolare, la ritenuta operata sugli interessi maturati sui conti correnti, depositi bancari e postali, gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate.
- · La disposizione non si applica a:
– utili e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;
– interessi, premi e ogni altro provento relativi a obbligazioni e altri titoli pubblici italiani, e equiparati ed emessi dagli Stati
inclusi nella white list;
– titoli di risparmio per l’economia meridionale;
– interessi e canoni corrisposti a società residenti in uno Stato Ue (art. 26-quater, c. 8-bis Dpr 600/1973);
– utili distribuiti a società soggetti alle imposte sui redditi in Stati Ue o See white list (art. 27, cc. 3 e 3-ter Dpr 600/1973);
– risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare.
Ritenute e imposte sostitutive su interessi, utili e altri proventi Art. 3, cc. 1-2, 6-12, 14
- · L’Irap è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota:
– del 3,50% (anziché del 3,90%) per la generalità dei soggetti;
– del 3,80% (anziché del 4,20%) nei confronti delle società ed enti che esercitano attività di imprese concessionarie
diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
– del 4,20% (anziché del 4,65%) nei confronti delle banche e società finanziarie;
– del 5,30% (anziché del 5,90%) nei confronti delle imprese di assicurazione;
– dell’1,70% (anziché dell’1,90%) nei confronti dei soggetti che operano nel settore agricolo e delle cooperative della
piccola pesca e loro consorzi.
- · Ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 secondo il criterio previsionale, (in luogo delle aliquote precedenti applicabili al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013), si tiene conto, rispettivamente, delle seguenti aliquote, riferite alle categorie soggettive precedentemente indicate:
– 3,75%; 4,00%; 4,50%; 5,70% e 1,80%.
- · Le regioni hanno facoltà di variare l’aliquota fino a un massimo di 0,92 (anziché 1) punti percentuali.
- · Le aliquote dell’Irap vigenti alla data del 24.04.2014, qualora variate, sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle aliquote sopra indicate.
Riduzione aliquote Irap Art. 2
- · A decorrere dal 1.10.2014 i versamenti mediante modello F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante:
– i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni
effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
– i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati
con la stessa (banche, Poste italiane o agenti della riscossione), nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e
il saldo finale sia di importo positivo;
– i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati
con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a € 1.000.
- · Le disposizioni si applicano a tutti i soggetti, indipendentemente dal possesso di partita Iva; pertanto, i soggetti privati potranno ancora presentare il modello F24 in forma cartacea (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo qualora il saldo finale sia inferiore a € 1.000. In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); questi ultimi sono esclusi nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni.
- · L’utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia
delle Entrate (professionista, società di servizi, Caf) può inviare la delega di versamento (mod. F24) anche di un soggetto
terzo (cliente), mediante addebito su propri strumenti di pagamento (proprio conto corrente), previo rilascio
all’intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso, da parte dell’intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto. In sostanza, il cliente, per consentire l’addebito del proprio modello F24 sul conto corrente del professionista, dovrà predisporre un’autorizzazione alla banca; in caso di mancato pagamento del modello, rimane responsabile il cliente, che potrà rivalersi sul professionista.
Utilizzo dei servizi telematici per i versamenti Art. 11, cc. 2 e 3
- · Nelle more dell’attuazione degli obiettivi di stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e di rafforzamento dell’attività
conoscitiva e di controllo, il Governo, entro 60 giorni dal 24.04.2014, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell’anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione sia a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti, come effetto delle misure e degli interventi definiti.
- · Il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi al fine di implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l’azione di prevenzione e di contrasto all’evasione fiscale allo scopo di conseguire nell’anno 2015 un incremento di entrate dalla lotta all’evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell’anno 2013.
Contrasto all’evasione fiscale Art. 6
- · Ai maggiori valori delle quote di partecipazione delle banche al capitale della Banca d’Italia iscritti nel bilancio relativo
all’esercizio in corso al 31.12.2013, per effetto dell’art. 6, c. 6 D.L. 30.11.2013, n. 133, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione (anziché in 3 rate annuali) entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013.
- · Gli importi da versare possono essere compensati. L’imposta è pari al 26% (anziché 12%) del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto.
- · Il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore
nominale, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 24.04.2014. Se il valore iscritto in bilancio è minore del
valore nominale, quest’ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d’imposta.
Imposta sostitutiva rivalutazione quote Banca d’Italia Art. 4, c. 12
- · Le imposte sostitutive dovute ai fini della rivalutazione dei beni d’impresa prevista dalla L. 147/2013 e per l’affrancamento della relativa riserva di rivalutazione devono essere versate, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013. In sostanza è abrogata la possibilità del versamento rateale.
- · È confermata la possibilità di compensare gli importi da versare.
Versamento imposta sostitutiva rivalutazione beni d’impresa Art. 4, c. 11
- · È abrogata la disposizione che prevedeva:
– l’assoggettamento a ritenuta o imposta sostitutiva dei redditi derivanti da investimenti all’estero e dalle attività di natura
finanziaria da parte degli intermediari finanziari residenti;
– l’applicazione della ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall’estero destinati a persone fisiche residenti in Italia, già
sospesa dall’Agenzia delle Entrate fino al 30.06.2014. La ritenuta avrebbe esonerato dalla compilazione del quadro
RW; pertanto, a seguito dell’abrogazione della ritenuta è ripristinato tale l’obbligo.
Abrogazione ritenuta su bonifici esteri Art. 4, c. 2
- · Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per
somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1.07.2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).
- · Utilizzando la medesima piattaforma elettronica, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla
ricezione e alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, emesse a partire dal 1.01.2014.
- · Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione
telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica.
- · Le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori.
- · La certificazione dei crediti deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già
rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell’amministrazione con l’apposizione della data prevista per il
pagamento.
Debiti delle pubbliche Amministrazioni Art. 27
- · Al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine per l’utilizzo obbligatorio di tale strumento decorre dal
6.06.2014 nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza.
- · Per le altre amministrazioni pubbliche, la decorrenza dell’obbligo è stato anticipato dal 6.06.2015 al 31.03.2015, comprese le amministrazioni locali.
- · Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche
emesse verso le stesse pubbliche Amministrazioni riportano:
– il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità;
– il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria,
interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art. 11 L. 3/2003.
- · Le pubbliche Amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup.
Fattura elettronica nei confronti della P.A. Art. 25
- · Con decreto di natura non regolamentare saranno individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione Imu di cui all’art. 7, c. 1, lett. h) D. Lgs. 504/1992, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei
comuni italiani predisposto dall’Istat, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri e in maniera tale da ottenere un maggior gettito.
Esenzione Imu terreni agricoli montani Art. 22, c. 2
- · La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di
carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti
agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività agricole
connesse ai sensi dell’art. 2135, c. 3 C.C. Il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle
operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’Iva il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la
determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione.
- · La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 e di essa si tiene conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d’imposta.
Produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili Art. 22, c. 1
Il decreto è entrato in vigore il 24.04.2014.
Entrata in vigore Art. 51
- · Tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche se maturati successivamente al
31.12.2012, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione (ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 218/1997), di definizione (ai sensi dell’art. 5, c. 1-bis, dell’art. 5-bis, dell’art. 11, c. 1-bis) e di acquiescenza (ai sensi dell’art. 15, D. Lgs. 218/1997), di definizione agevolata delle sanzioni (ai sensi degli artt. 16 e 17 D. Lgs. 472/1997), di conciliazione giudiziale (ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. 546/1992), di mediazione (ai sensi dell’art. 17-bis D. Lgs. 546/1992).
- · È differito dal 31.12.2012 al 30.09.2013 il termine entro il quale devono essere stati notificati i ruoli al fine di poter
compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Compensazione crediti P.A. con istituti deflattivi e somme a ruolo Artt. 39 e 40
- · Al fine di assicurare il completo e immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per
somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, i debiti delle pubbliche amministrazioni, maturati al
31.12.2013 e certificati alla data del 24.04.2014, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione.
- · Sono, altresì, assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell’effettuazione delle operazioni di
cessione ovvero di ridefinizione, i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data del 24.04.2014, comunque maturati al 31.12.2013, a condizione che:
– i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro 60 giorni dal 24.04.2014, utilizzando la
piattaforma elettronica;
– i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni
debitrici. La certificazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Il diniego, anche parziale,
della certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato.
- · I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato a una banca o a un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro.
- · Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da quest’ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti Spa.
Cessione dei crediti certificati Artt. 37, cc. 1, 3 e 38, c. 1
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