Ultima possibilità per regolarizzare i capitali detenuti all’estero

itaswizL’ANALISI La procedura è più attraente per coloro che hanno patrimoni non dichiarati da oltre 10 anni

La ‘voluntary disclosure’presenta rilevanti differe nze rispetto allo scudo fiscale

 

derosa

Leo De Rosa, fondatore dello studio
tributario e legale Russo De Rosa Associati

O ggi la rubrica è dedicata ad un tema specialistico di notevole attualità e per far questo abbiamo contattato lo studio tributario e legale Russo De Rosa Associati, noto per l’intensa attività pubblicistica ed accademica dei soci e con il fondatore Leo De Rosa, parleremo della cosiddetta ‘vo l un t ar y d i s cl o s u re ’, ovvero la procedura di collaborazione volontaria per l’emersione dei capitali esteri non regolarizz at i . Dottor De Rosa, quali sono gli aspetti più rilevanti della procedura di volunta -ry disclosure? La pubblicazione del D.l. n. 4/2014, che andrà convertito entro fine marzo, ha segnato il passaggio dalla fase ‘speri -mentale’ della voluntary discl osure, avviata a seguito della pubblicazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/2013, a quella che si può definire la ‘f ase nor mativa’. In sintesi, è prevista la possibilità per l’au -tore delle violazioni inerenti alla disciplina del monitoraggio fiscale, commesse fino al 31 dicembre 2013, di ‘di -s ve la re’, limitatamente ai periodi d’imposta ancora accertabili, tutte le attività detenute irregolarmente all’estero. La procedura viene avviata attraverso un’appo -sita istanza di collaborazione volontaria da presentare al l’Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (Ucifi) e richiede la massima trasparenza da parte del contribuente, il quale dovrà dichiarare e documentare il patrimonio irregolarmente detenuto all’estero. Solo con il pagamento delle somme dovute all’Erario (imposte, sanzioni ridotte ed interessi), in un’unica soluzione e in base ai calcoli effettuati dall’amministrazione finanziaria stessa, si perfezionerà l’iter di regolarizzazione. La procedura, attivabile solo una volta e fino al 30 settembre 2015, non potrà essere avviata se la richiesta sarà presentata dopo la formale conoscenza di attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, concernenti violazioni di norme fiscali, relative alle attività oggetto di regolarizzazione. La preclusione opera anche se la formale conoscenza è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati o da soggetti concorrenti nel reato. Quali sono le principali differenze rispetto allo scudo fiscale? Rispetto allo scudo fiscale le differenze sono molteplici e rilevanti. Basti pesare che la ‘s a n at o r i a ’è indipendente dalla capienza del patrimonio residuo, che non è garantito l’anonimato e che non è prevista la possibilità di forfettizzare quanto dovuto all’Erario. Non ricorre, inoltre, alcuna clausola di inutilizzabilità dei dati forniti dal contribuente a sfavore dello stesso o di terzi. Inoltre, nello scudo fiscale, un ruolo centrale era affidato agli intermediari che ricevevano la dichiarazione di scudo, mentre nella voluntary discl osure il vero deus ex mach i n a è il professionista (avvocato o commercialista). Cosa ci può dire in merito agli obblighi antiricicla g gio? Proprio in questi giorni il Mef ha pubblicato una circolare, alimentando non poche incertezze. In sintesi si afferma che gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007, ivi compreso quello di segnalazione di operazioni sospette restano pienamente applicabili anche nell’ambito della procedura di voluntary dis cl o s u re. Ci si poteva aspettare una maggiore apertura, quantomeno con riferimento ai reati tributari di omessa o infedele dichiarazione, per i quali è prevista la non punibilità in caso di perfezionamento della voluntar y d i s cl o s u re. Non si capisce, in effetti, quale valenza possa avere una segnalazione antiriciclaggio dal momento che comunque a seguito dell’ef -fettuazione dei versamenti, l’Agenzia delle Entrate deve comunicare all’autorità giudiziaria la conclusione della p ro c e d u r a . Quali sono i pro ed i contro? L’appeal della voluntar y d i s cl o s u re è rappresentato dalla possibilità di regolarizzare i capitali detenuti all’estero pagando sanzioni ridotte ed evitando conseguenze penali per alcuni reati fiscali. Il D.l prevede, infatti, la possibilità di accedere ad un trattamento sanzionatorio premiale che prevede: l’applicazione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale nella misura minima ridotte sino alla metà e l’ap -plicazione dei benefici previsti in caso di acquiescenza con la riduzione delle sanzioni sulle imposte dovute fino a 1/6 dei minimi edittali; la riduzione fino alla metà delle pene previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudol enta mediante altri artifici (rispettivamente artt. 2 e 3 del D.Lgs. n.74/2000); nonché, l’e s cl usione della punibilità per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione (rispettivamente artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 74/2000). Inoltre avviare oggi la procedura di voluntary disclosure vuol dire non incorrere nel ‘reato di autoriciclaggio’ f attispecie di prossima introduzione nel nostro ordinamento. Restano, tuttavia, ancora molti aspetti da valutare con attenzione: i costi, l’assenza di anonimato, la copertura penale limitata, la possibilità di accertamenti ‘a cascata’ su soggetti terzi rispetto all’istante, il confine incerto tra infedele dichiarazione (non punita) e dichiarazione fraudolenta, l’impossibilità di interrompere la procedura una volta avviata, il rischio di comportamenti non omogenei da parte degli uffici locali, chiamati ad emettere gli avvisi di accertamento ed i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. Ma allora, a chi effettivamente conviene avviare tale procedura? La procedura di voluntar y dis clos ure può convenire a chi ha, oppure ha ricevuto, per donazione o successione, patrimoni detenuti all’estero da oltre 10 anni, per i quali è ormai decaduto il potere di accertamento. In questi casi, infatti, non sono dovute le imposte sui redditi e le sanzioni sulla consistenza del patrimonio estero, ma unicamente quelle sui frutti eventualmente prodotti dal patrimonio, l’IVIE e/o l’IVA -FE (dal 2012) oltre naturalmente alle sanzioni sul monitoraggio fiscale, peraltro recentemente ridotte, proprio al fine di promuovere l’adesione alla voluntary dis cl o s u re. Si tratta di situazioni nelle quali con un costo ‘ra gionevole’ si rendono utilizzabili patrimoni diversamente ‘cong elati’ all’e s t e ro, anche in vista della programmazione di un passaggio generazionale o del reinvestimento in attività d’im -presa. Al contrario per le somme derivanti da una evasione di imposte sui redditi (ed eventualmente di Iva ed Irap) ancora accertabile, il costo della procedura di regolarizzazione può arrivare anche al 100% del patrimonio detenuto all’estero. Il che sicuramente non incentiva i contribuenti, anche se occorre tenere presente che il carico tributario complessivo ed i rischi di carattere penale sono destinati ad aumentare laddove le violazioni fossero autonomamente accertate all’a mm in is tr azione finanziaria. E in questo senso gli strumenti a disposizione certamente non mancano, vista l’attuale tendenza a livello internazionale alla cooperazione fra Stati, anche attraverso lo scambio automatico di informazioni. Quali novità hanno invece riguardato il cosiddetto quadro RW sul monitoraggio fiscale? Con l’obiettivo di rendere attrattiva la procedura di vo -luntary disclosure la Legge europea 2013 dello scorso agosto ha ridotto le sanzioni per la violazione degli obblighi sul monitoraggio, ora individuate nel 3-15% dell’im -porto non dichiarato se la detenzione è in Paesi non considerati paradisi fiscali e nel 6-30% se si tratta di Paesi black list (Svizzera, Lussemburgo, Montecarlo). Le sanzioni per l’omessa indicazione dei fl ussi da, verso e sull’estero non sono più applicabili. Inoltre il nuovo modulo RW presenta una sola sezione, nella quale dovrà essere indicata la consistenza di tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero durante il periodo di imposta, senza più limite d’importo ed anche se non più possedute al 31 dicembre. Il nuovo modello RW, inoltre, risponderà da un lato alle finalità di monitoraggio fiscale e dall’a lt ro fungerà da base per la liquidazione dell’IVIE e dell’IVA -FE. Maggiori problematiche a livello di compilazione potrebbero, tuttavia, interessare i contribuenti che siano titolari di partecipazioni in società ubicate in paradisi fiscali ovvero beneficiari di entità giuridiche (trust, fondazioni, ecc.), per i quali opera l’approccio look through, che richiede di evidenziare le attività estere possedute dalla società o dall’entità. E per quanto riguarda le fattispecie di esonero dalla compilazione sono previste novità? E’ confermata la convenienza del contribuente di avvalersi degli intermediari. Rispetto alle disposizioni vigenti prima delle modifiche apportate dalla legge Europea 2013, non è tuttavia più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo stabilito che l’esclusione da monitoraggio è subordinata anche all’applicazione del prelievo da parte del soggetto che interviene nella riscossione dei predetti flussi. L’e s o n e ro è ora previsto per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti, per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’i n t e rvento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali e per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’interven -to degli intermediari. In tutti e tre casi l’esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l’ap p l i c a z i o n e del l ’imposta sostitutiva nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D. lgs. n. 461/1997, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d’imposta o d’acconto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973 o in altre disposizioni.

L’autore della rubrica – “Risparmio, i conti in tasca” pubblicata su www.lanuovaprimapagina.it , è a cura del nostro consulente RUBENS LIGABUE, professionista certificato EFA – European Financial Advisor, associato SIAT – Società Italiana Analisi Tecnica, iscritto all’Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari. Per domande e chiarimenti potete scrivere a: rubens.ligabue@gmail.com

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