Sintesi decreto liberalizzazioni

liberalizzazioni-rid-largeÈ stato pubblicato il decreto sulle “liberalizzazioni” Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Avvio attività economiche Art. 1

Sono abrogate dal 24.01.2012 le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione, comunque denominati, per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamentocomunitario nel rispetto del principio di proporzionalità.

• Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 31.12.2012, uno o più regolamenti per individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, e disciplinare i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione.

Tribunale delle imprese Art. 2

Le nuove sezioni specializzate dei tribunali sono competenti in materia di:

a) controversie attualmente devolute alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, che cambiano nome, diventando sezioni specializzate in materia di impresa;

b) controversie in materia di diritto d’autore;

c) azioni di classe.

• Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società (di capitali) per le cause:

a) tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;

b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto lepartecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;

d) tra soci e società;

e) in materia di patti parasociali;

f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

g) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

h) relative a rapporti di collegamento, coordinamento tra società e gruppo cooperativo paritetico;

i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parteuna società, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

È quadruplicato il contributo unificato dovuto per le liti di competenza delle sezioni specializzate. Tale contributo costituisce la base per il calcolo dell’aumento della metà in caso di appello e del doppio in caso diricorso in Cassazione.

• Le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati dopo il 90° giorno dal 24.01.2012.

Società semplificata a responsabilità limitata Art. 3

La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.

• L’atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata (senza obbligo del notaio) e deve indicare: 

• il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

• la denominazione sociale contenente l’indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e ilComune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

• l’ammontare del capitale sociale non inferiore a un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;

• i requisiti previsti dall’art. 2463, c. 2 c.c., nn. 3), 6), 7), 8);

• luogo e data di sottoscrizione.

• L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro 15 giorni presso l’ufficio delRegistro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2329 C.C. (scioglimento).

• L’iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria.

• Quando il singolo socio perde il requisito d’età, se l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società; è escluso di diritto. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare latrasformazione della società, in mancanza si applica l’art. 2484 C.C..

• Con decreto ministeriale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto liberalizzazioni, è tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento dellequalità soggettive dei soci.

Clausole vessatorie Art. 5

• L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d’ufficio o su denuncia dei consumatori interessati,dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludonomediante adesione a condizioni generali di contratto o con lasottoscrizione di moduli, modelli o formulari.

• Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l’Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori.

Class actionArt. 6

• È possibile tutelare, con una class action, i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano, nei confronti di una medesima impresa, in situazione del tutto omogenea (e non più necessariamente identica).

Tutela microimprese Art. 7

Le tutele attualmente previste dal codice del consumo (pratiche commerciali ingannevoli e aggressive), infavore delle persone fisiche, sono estese anche alle micro imprese.

Tariffe professionali Art. 9, cc. 1-4

• Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

• Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.

• Con decreto del Ministro della Giustizia e dell’Economia sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi, precedentemente basati sulle tariffe.

• L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o micro imprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso.

• Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente:

• il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico;

• i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

• In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.L’inottemperanza di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare del professionista.

Tirocinio professionaleArt. 9, c. 5

La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a 18 mesi e per i primi 6 mesi potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di I° livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la PubblicaAmministrazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso dilaurea.

• Tali disposizioni non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

Confidi Art. 10

I professionisti sono ora ammessi a partecipare al patrimonio dei confidi.

Farmacie Art. 11

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.000 abitanti.

• La popolazione eccedente consente l’apertura di un’ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti;nei Comuni fino a 9.000 abitanti, l’ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1.500 abitanti.

• I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigente normativa nonimpediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticaresconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti che sono pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.

• È ridotto da 2 anni a 6 mesi il termine entro il quale gli eredi del farmacista titolare devono vendere la farmacia se non posseggono i requisiti necessari.

• Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ainformare il paziente dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge a ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: “sostituibile con equivalente generico”, ovvero, “non sostituibile”, nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Ilfarmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità delfarmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvodiversa richiesta del cliente.

Notai Art. 12

La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai è aumentata di 500 posti, da distribuirenei distretti e nei singoli Comuni in essi compresi.

• In aggiunta ai posti vacanti, saranno espletate le procedure di concorso per la nomina di circa 1.000 nuoviposti di notaio, di cui 200 entro il 31.12.2012.

Distribuzione dei carburanti Artt. 17, 18

• I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore.

• A decorrere dal 30.06.2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell’approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50% della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50% di quanto erogato nel precedenteanno dal singolo punto vendita.

• Nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito:

a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto delle prescrizioni e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali;

b) l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto, nonchè l’esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq;

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.

• Presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati non possono essereposti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature automatizzate.

Informazioni sui prezzi del carburante Art. 19

Con decreto ministeriale sono definite le modalità di esposizione dei prezzi presso ogni punto vendita dicarburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall’alto verso ilbasso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità dirifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest’ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.

Imballaggi Art. 26

• I produttori di imballaggi che gestiscono i propri rifiuti di imballaggio in modo autonomo possono organizzarsi anche in forma collettiva.

Conto corrente bancario Art. 27

• L’Abi, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1.06.2012, e applicano entro i 3 mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l’efficienza economica nel rispetto delle regole diconcorrenza.

Servizi assicurativi Artt. 28, 34

• Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l’erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno 2 preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

• Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposteda almeno 3 diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi.

Assicurazione veicoli a motore Artt. 29, 31, 32

• In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica (riparazione diretta dei veicoli nelle proprie officine). In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai 2 anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%

.• Il Ministro dello Sviluppo Economico definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici.

• Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano copertidall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

• Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo all’ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione, le imprese praticano una riduzione delle tariffe. Nel caso in cui l’assicurato acconsentaall’installazione di dispositivi che registrano l’attività del veicolo (scatola nera), i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione delle tariffe.

• Sono previste, inoltre, nuove procedure per la liquidazione dei danni.

• La consegna dell’attestato di rischio è effettuata anche per via telematica.

Debiti delle P.A. Art. 35

• I crediti commerciali esistenti al 24.01.2012 connessi a transazioni commerciali per l’acquisizione di servizie forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi del bilancio dello Stato maturati alla data del 31.12.2011, su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento, invece che con le nuove risorse finanziarie messe a disposizione, anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro.

Vendita stampa quotidiana e diritti d’autore Art. 39

• Gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori epossono altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa.

• Gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito inconto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore.

• L’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore è libera; restano salve le funzioni assegnate in materia alla Siae.

Carta d’identità e codice fiscale  Art. 40

• Con decreto sarà definito un piano per il graduale rilascio della carta d’identità elettronica sul territorionazionale.

• La carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai 14 anni può riportare, arichiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di14 anni è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che sia menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, ilnome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero.

• L’Amministrazione Finanziaria attribuisce d’ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici inpossesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.

Contratto di disponibilità Art. 44

• Il “contratto di disponibilità” è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell’affidatario,la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera diproprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende permessa a disposizione l’onere assunto dall’affidatario, a proprio rischio, di assicurare all’amministrazioneaggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto,garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.

Terre e rocce da scavo Art. 49

• L’utilizzo delle terre e rocce da scavo sarà regolamentato con un decreto interministeriale.Affidamento a terzi nelle concessioniArt. 51• Dal 1.01.2015 la quota di lavori che i concessionari possono svolgere all’interno senza gara è pari al 50%.

Approvazione dei progetti per contratti pubblici Artt. 52, 55

• Per gli appalti e le concessioni di lavoro è consentita l’omissione di uno dei primi 2 livelli di progettazione,purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

• Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livelloprogettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse.

• La dichiarazione di pubblica utilità può essere disposta anche quando l’autorità espropriante approva a talfine il progetto esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità.

• La gara per l’affidamento di concessioni di costruzione e gestione di opere strategiche può iniziare nonsolo con il preliminare, ma anche con il progetto definitivo.

Aliquota IMU Art. 56

•I Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinatidall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni casolocati, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori.

IVA fabbricati a uso abitativo Art. 57

• Tutte le imprese (e non più solo quelle che hanno costruito o ristrutturato l’immobile) potranno applicarevolontariamente l’IVA con l’aliquota del 10% sulle locazioni di fabbricati abitativi, ma solo sui contratti:

a) posti in essere in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata di durata non inferiore a 4 anni;

b) che hanno a oggetto alloggi sociali. L’imposta si potrà applicare anche alle successive cessioni. L’imponibilità è subordinata all’esercizio dell’opzione del locatore nel relativo atto.

• Si applica il regime di imponibilità IVA per le cessioni (effettuate entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento) di fabbricati abitativi poste in essere dalle imprese che hanno costruito o ristrutturato il fabbricato. Tale disposizione può essere facoltativamente estesa, su opzione del cedente daesercitare nel relativo atto, alle cessioni di fabbricati di civile abitazione:

a) locati per almeno 4 anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata;

b) destinati ad alloggi sociali.

• È estesa anche alle imprese che effettuano cessioni imponibili ed esenti la facoltà, già accordata alle imprese di locazione, di applicare separatamente l’IVA.

Unità da diporto Art. 60

• Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all’estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando sono iscritti nelle matricole o neiregistri.

Autotrasportatori Art. 61

• Gli esercenti attività di trasporto merci nazionali e comunitari in conto proprio o terzi, con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 t., tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditicompresa quella unificata, utilizzano il credito d’imposta per i consumi di gasolio per autotrazione (carbontax) in compensazione entro il 31.12 dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto (invece che entrol’anno solare in cui è sorto).

• Per ottenere il credito d’imposta pari agli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano al competente ufficio del Dipartimento delle dogane apposita dichiarazione, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare (anziché entroil 30.06 successivo alla scadenza di ciascun anno solare).

• Dall’anno 2012 è soppresso il limite massimo annuale di € 250.000 di utilizzo di tale credito d’imposta (carbon tax).

• Il maggior onere conseguente all’aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall’art. 6, c. 2 D. Lgs. 26/2007, nei confronti dei soggetti esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Cessione prodotti agricoli Art. 62

• I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena dinullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e dipagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.

• La nullità del contratto può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice.

• Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di 60 giorni per tutte le altre merci.

• Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile.

Impianti fotovoltaici su aree agricole Art. 65

• Dal 24.01.2012, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al D. Lgs. 28/2011.

• La disposizione non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricoleche hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 24.01.2012 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno (24.01.2013).

• Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell’intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei modulifotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.Terreni agricoli pubblici e giovani imprenditori agricoliArt. 66

• Entro il 30.06 di ogni anno il Ministro delle Politiche Agricole individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali, daalienare.

• Nelle procedure di alienazione di tali terreni, al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità agricolagiovanile, è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli. A tali contratti si applicano leagevolazioni previste dall’art. 5-bis, cc. 2 e 3 D. Lgs. 228/2001.

• I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati possono accedere ai beneficidi cui al capo III del titolo I del D. Lgs. 185/2000.

Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore Art. 69

• Il prestatore di servizi che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale perfornire servizi è tenuto ad informare in anticipo (e non più 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza) l’autorità competente, con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende  svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per laresponsabilità professionale.

• Tale dichiarazione ha validità per l’anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

Aiuti PMI Art. 70

• La dotazione del Fondo per il finanziamento delle zone franche urbane può anche essere destinata al finanziamento degli aiuti de minimis a favore delle piccole e medie imprese e degli aiuti a finalità regionale.

Interessi passivi delle imprese a prevalente capitale pubblico Art. 88

• Dal periodo di imposta in corso al 24.01.2012 si applica il regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi previsto dall’art. 96 Tuir (fino a concorrenza degli interessi attivi e per l’eccedenza nei limiti del 30%del Rol) alle società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione.

Trasferimento della residenza fiscale all’estero Art. 91

• I soggetti che esercitano imprese commerciali e che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte suiredditi, in Stati appartenenti all’Unione Europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella White list, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo al valorenormale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale.

• Con decreto del Ministro dell’Economia sono adottate le disposizioni di attuazione, al fine di individuare, tra l’altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell’imposta dovuta e le modalità di versamento. Le disposizioni si applicano ai trasferimenti effettuati successivamente al 24.01.2012.

Controlli dopo l’operazione doganale Art. 92

• Nel rispetto del principio di cooperazione, dopo la notifica all’operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi, ispezioni, verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell’accertamento riscontrati nel corso del controllo, l’operatore interessato può comunicare osservazioni erichieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, chesono valutate dall’Ufficio doganale prima della notifica dell’avviso.

Rivalsa per Iva pagata in sede di accertamento Art. 93

• Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’Iva o della maggiore Iva relativa ad avvisi di accertamento o rettificanei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’Iva, delle sanzioni e degli interessi.

• In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore impostaaddebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

Sgravio diritti doganali Art. 94

• Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall’autorità doganale resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla CommissioneTributaria competente.

Pronti contro termine Art. 95

• Per pronti contro termine e prestito titoli, lo scarto positivo tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti, alnetto degli interessi maturati sul titolo sottostante, benché ordinariamente soggetto nei confronti dellepersone fisiche non imprenditori alla ritenuta del 20%, è tassato con la minore aliquota del 12,50% quandoil contratto abbia per oggetto titoli pubblici italiani o ad essi equiparati nonché titoli pubblici emessi dagliStati esteri compresi nella White list.

• Gli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati Ue ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeoinclusi nella White list rimangono assoggettati alla ritenuta propria (11%) e non si applica, pertanto, lamaggiore aliquota del 20%.

Organismi di investimento collettivo Art. 96

• Sono soggetti passivi Ires gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nelterritorio dello Stato.

• Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia.

• I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari,e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato sono esenti dalle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo.

Entrata in vigore Art. 98

• Il decreto sulle liberalizzazioni è entrato in vigore il 24.01.2012

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